L’art. 353 della legge C del 2012 (Codice Penale ungherese) prevede, quale fattispecie penalmente rilevante, il traffico di essere umani.

Ai sensi del primo comma, chiunque fornisca aiuto ad un’altra persona per l’attraversamento dei confini nazionali, in violazione delle disposizioni di legge, è punito con la reclusione non superiore a tre anni.

Il secondo comma prevede che la medesima azione sia punita con la reclusione da uno a cinque anni, ove posta in essere a scopo di lucro o comunque al fine di trarre un vantaggio economico, oppure qualora riguardi l’attraversamento dei confini nazionali di più soggetti.

Ai sensi del terzo comma, la pena è della reclusione da due a otto anni se il traffico di esseri umani sia posto in essere sottoponendo a sofferenze la persona aiutata, esibendo o possedendo di un’arma letale, operando su scala commerciale o nell’ambito di un’associazione a delinquere.

Il legislatore specifica, inoltre, all’ultimo comma che chiunque si occupi anche solo dei preparativi per il traffico di esseri umani è colpevole con la reclusione non superiore a due anni.

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