Ai sensi dell’art 176 del Codice penale ungherese:
(1) Chiunque offre o fornisce stupefacenti o è coinvolto nella distribuzione o nel traffico di stupefacenti è colpevole di un reato punibile con la reclusione da due a otto anni.
(2) La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso:
a) nell’ambito di un’associazione a delinquere;
b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubbliche funzioni, che agisce in tale veste ufficiale;
c) in qualsiasi struttura delle Forze Armate o delle forze dell’ordine ungheresi o nelle strutture dell’autorità fiscale e doganale nazionale.
(3) La pena è della reclusione da cinque a venti anni o dell’ergastolo se il fatto è commesso per un quantitativo ingente di stupefacenti.
(4) Chiunque fornisca assistenza materiale per gli atti criminali definiti nei commi (1)-(3) sarà punibile come ivi stabilito.
(5) Chiunque offre o cede una piccola quantità di stupefacenti è punito: a) per un delitto con la reclusione non superiore a due anni nel caso del comma 1; b) con la reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dalle lettere b)-c) del comma 2.
(6) Chiunque:
a) partecipa alla preparazione dei delitti definiti nei commi 1 e 2 è punito con la reclusione non superiore a tre anni;
b) ha collaborato alla preparazione del delitto previsto dal comma 3, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si consideri, poi, che le pene sono notevolmente aumentate, ai sensi dell’art. 177 del Codice Penale ungherese, ove la sostanza stupefacente sia offerta da un maggiorenne a una o più persone minorenni, o queste ultime siano coinvolte nelle attività di spaccio, o nei casi in cui lo spaccio avvenga in prossimità di un edificio scolastico, di pubblica istruzione, di assistenza all’infanzia o di tutela dell’infanzia.