L’ordinamento giuridico ungherese prevede all’art. 268 e seguenti del Codice Penale il reato di falsa accusa.

Chiunque accusa falsamente un’altra persona davanti a un’autorità di aver commesso un reato, o fornisce all’autorità prove falsificate contro un’altra persona relative a un reato, è colpevole di un reato punibile con la reclusione fino a tre anni.


La pena è la reclusione da uno a cinque anni se vengono avviati procedimenti penali sulla base di accuse false.


La pena è la reclusione da due a otto anni se l’imputato viene condannato sulla base di false accuse, o se le accuse false riguardano un reato punibile con la pena massima dell’ergastolo.


La pena è la reclusione da cinque a dieci anni se le accuse false riguardano un reato punibile con la pena massima dell’ergastolo e l’imputato viene condannato sulla base di tali accuse.


Chiunque accusa falsamente un’altra persona davanti a un’autorità di aver commesso un reato, senza essere consapevole, a causa di negligenza, che la sua dichiarazione è falsa o che la prova è falsificata, è colpevole di reato minore punibile con la reclusione fino a due anni.


L’art. 269 del Codice Penale ungherese prevede che chiunque accusi falsamente un’altra persona davanti a un’autorità di aver commesso un reato minore o un’infrazione punibile con una sanzione amministrativa, o accusi falsamente un’altra persona di aver commesso una violazione disciplinare davanti a un’autorità o a una parte che esercita autorità disciplinare, oppure fornisca qualsiasi prova falsificata contro un’altra persona a un’autorità o a una parte che esercita autorità disciplinare, relativamente a un reato minore, un’infrazione o una violazione disciplinare punibile con una sanzione amministrativa, è colpevole di reato minore, punibile con la reclusione fino a un anno.


Ai sensi dell’art. 270, comma 2, del Codice Penale ungherese la pena per una persona colpevole di falsa accusa può essere ridotta senza limite, o, nei casi che meritano particolare considerazione, essere completamente annullata, se l’imputato confessa la natura dolosa dell’accusa prima della conclusione del processo di primo grado.

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