Recupero crediti in Ungheria – Studio Legale Avvocato Davide Sacco (Consulenza Legale Ungheria)
Non è raro, specie in tempi di profonda crisi economica internazionale, quale quella che ci troviamo ad affrontare in questi ultimi anni, tale perfino da mutare gli equilibri politico-economici mondiali, interrogarsi quale possa essere la modalità più efficace per il recupero crediti in Ungheria.
Sempre più spesso gli assistiti chiedono giustamente di essere rassicurati sulla recuperabilità del credito e delucidazioni sulla procedura più opportuna da seguire.
Oltre a poter avviare una procedura monitoria od ordinaria, con probabilità di dover poi ricorrere alla procedura esecutiva, negli ultimi anni si è diffusa la prassi di procedere, in presenza di determinate condizioni, al deposito dell’istanza di fallimento.
La legge ungherese IL del 1991 richiede che il debitore sia insolvente. Scaduto il termine concordato per il pagamento (adempimento) e trascorsi ulteriori venti giorni senza che il debitore abbia adempiuto alla propria obbligazione, il creditore è tenuto a diffidare formalmente il debitore ad adempiere alla propria obbligazione, avvisandolo che in caso contrario sarà depositata l’istanza di fallimento.
Per esperienza personale possiamo affermare che in molti casi solo il timore di veder dichiarato il fallimento della società spinge la debitrice a prendere contatti con la creditrice al fine di adempiere, magari chiedendo una dilazione, alla propria obbligazione.
Per quanto concerne la procedura fallimentare, che in questa sede riportiamo in sintesi estrema, il giudice, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, analizzata l’istanza di fallimento, qualora reputi di non richiedere alcuna integrazione dei documenti, dichiara con delibera il fallimento della debitrice.